Sez. T, Sentenza n. 1931 del 28/01/2026 (Rv. 677770-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi antidumping - Adozione di misure in estensione - Disciplina specifica di fonte unionale - Necessità – Potere di accertamento dell’amministrazione doganale sull’origine effettiva dei prodotti - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Nell'ambito del sistema unionale dei dazi antidumping, solo nel caso di adozione di misure in estensione rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping disposti dalla UE si deve applicare una disciplina specifica - da adottarsi, previa istruttoria, con specifico regolamento di esecuzione comunitario -, ferma restando la possibilità, per l'Amministrazione doganale, di accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale, che sia stato dichiarato dall'importatore al fine di eludere l'applicazione del dazio dovuto in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati. (Nella fattispecie era stato accertato, tramite l'attività investigativa svolta dal l'OLAF, che una serie di contenitori di provenienza cinese erano stati dichiarati come di origine taiwanese al solo fine di eludere il dazio antidumping altrimenti gravante su tali merci, dato che erano stati spediti verso l'Unione europea con operazioni di mero trasbordo, non sufficienti a conferire agli stessi la provenienza dichiarata, secondo quanto disposto dall'Allegato 22 al Reg. delegato n. 2446 del 2015).
DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)