Sez. 5, Sentenza n. 21758 del 01/08/2024 (Rv. 672034-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Obbligazione doganale relativa a dazi all'importazione - Merci in custodia temporanea - Esclusione - Dichiarazione di destinazione e accettazione da parte dell'Autorità doganale - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi, l'obbligazione doganale all'importazione non sorge nel periodo in cui la merce è detenuta in custodia temporanea, ma solo quando la dichiarazione dalla quale si evince la destinazione della merce è presentata e accettata dall'Autorità doganale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso del dazio antidumping provvisorio, istituito con Regolamento UE n. 2015/501 del 24 marzo 2015 sulle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, in quanto l'obbligazione doganale era sorta solo dopo la sua entrata in vigore con l'accettazione della dichiarazione doganale, pur trovandosi le merci già in Italia in custodia temporanea).
DPR 23/01/1973 num. 43 art. 96, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 56, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 77, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 144, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 20, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)