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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 08/02/1969 (Rv. 338499 - 01)

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DIVIETO - LIMITI NECESSITA DI UN FORMALE CONTRATTO - ESCLUSIONE - BENEFICI INDIRETTI - LIBERALITA DISSIMULATE - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1969-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338499-01

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DIVIETO - LIMITI NECESSITA DI UN FORMALE CONTRATTO - ESCLUSIONE - BENEFICI INDIRETTI - LIBERALITA DISSIMULATE - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*

Il divieto di donazione fra coniugi stabilito dall'art.781 cod.civ. opera non solo se vi sia un formale contratto di donazione, ma indipendentemente da ogni rapporto diretto fra il coniuge donante e quello donatario, e riguarda ogni beneficio, anche indiretto, che uno dei coniugi apporta all'altro, estendendosi persino alle liberalita mascherate. (V.1119-64 2324-60 2000-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)