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Sez. 2, Sentenza n. 3346 del 19/11/1971 (Rv. 354855 - 01)

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DONAZIONE DI DENARO FATTA SENZA ALCUNA PARTICOLARE DESTINAZIONE - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA FATTA CON LO SCOPO DI FAR ACQUISTARE AL CONIUGE UN DETERMINATO BENE - CONSEGUENZE NEL CASO DI DECLARATORIA DI NULLITA DELLA DONAZIONE - ONERE DELLA PROVA IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLA DONAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354855-01

DONAZIONE - CONIUGI (DONAZIONE TRA) - DONAZIONE DI DENARO FATTA SENZA ALCUNA PARTICOLARE DESTINAZIONE - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA FATTA CON LO SCOPO DI FAR ACQUISTARE AL CONIUGE UN DETERMINATO BENE - CONSEGUENZE NEL CASO DI DECLARATORIA DI NULLITA DELLA DONAZIONE - ONERE DELLA PROVA IN ORDINE ALLA DESTINAZIONE DELLA DONAZIONE.*

Nel caso di donazione di somme di denaro tra coniugi, l'ipotesi in cui l'elargizione sia fatta senza alcuna particolare destinazione, e rimanga percio nell'ambito di una vera e propria donazione di denaro, deve mantenersi ben distinta dall'altra ipotesi in cui l'elargizione stessa abbia lo scopo, preciso e specifico, di fare acquistare al coniuge beneficiato un bene, giacche, nel primo caso, essendosi in presenza di una vera e propria donazione di somma, il riconoscimento della nullita della donazione medesima produrra l'effetto dell'Obbligo, per il donatario, di restituire la somma stessa, mentre, nel secondo, constatandosi l'esistenza di un procedimento indiretto, tendente, attraverso la donazione di denaro, a fare acquistare al donatario il bene, la nullita dichiarata della donazione dovra produrre i suoi effetti in guisa da eliminare integralmente il vantaggio del donatario, cosicche gli effetti restitutori verso il donante devono incidere sul bene acquistato, e non sulla somma fornita. Incombe a colui che agisce per la nullita del negozio dimostrare che vi sia stata la dedotta specifica destinazione, per l'acquisto del bene, del denaro donato. (V 1226'69, mass n 339841; 431'69, mass n 338499; 662'66, mass n 321315; 1965'65; 1119'64; 3354'62; 1012'61; 400'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)