Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 26/03/2003 (Rv. 561471 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Avverso sentenza sulla opposizione - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Estinzione del processo esecutivo - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
L'estinzione del processo esecutivo (nella specie per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione) dopo la proposizione del ricorso per cassazione in ordine alle opposizioni formali ex art. 617 cod. proc. civ. comporta la inammissibilità del ricorso stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)