Sez. 3, Sentenza n. 22408 del 19/10/2006 (Rv. 593094 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Rinuncia all'esecuzione - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Interesse all'impugnazione - Carenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
La legittimazione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge avverso l'attività del giudice dell'esecuzione può essere riconosciuta soltanto a coloro che nella fase procedimentale che si svolge davanti a detto giudice siano portatori di un loro specifico interesse. Ne consegue che l'esecutante, il quale, dopo l'inizio dell'esecuzione, abbia rinunziato al procedimento esecutivo (nella specie per aver conseguito il pagamento), non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia accolto l'opposizione (agli atti esecutivi) contro il pignoramento, perché eseguito oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)