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Sez. 5, Sentenza n. 17575 del 29/07/2009 (Rv. 609111 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Esercizio di attività di scuderia di cavalli da corsa - Ricavi provenienti esclusivamente dai c.d. "premi al traguardo" corrisposti dall'UNIRE - IVA corrisposta sugli acquisti - Detraibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609111-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Non è rimborsabile l'imposta sul valore aggiunto (IVA) corrisposta sugli acquisti effettuati da chi eserciti un'attività di scuderia di cavalli da corsa che abbia tratto il suo ricavo soltanto dai c.d. "premi al traguardo" corrisposti dall'UNIRE, trattandosi di un vantaggio economico non soggetto a tale imposta: infatti, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1997 (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE), immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 febbraio 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell'IVA pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)