Sez. 5, Sentenza n. 18222 del 29/08/2007 (Rv. 600754 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA pagata "a monte" concernente beni o servizi relativi al successivo compimento di operazioni esenti - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1997, (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea), immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 febbraio 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata " a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 CORTE COST., Legge 17/05/1977 num. 388 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)