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Sez. 2, Sentenza n. 6784 del 04/05/2012 (Rv. 622150 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Sequestro conservativo ottenuto dal creditore sulle somme necessarie all'estinzione del debito - Rilevanza per la spettanza degli interessi moratori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622150-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

In tema di obbligazioni pecuniarie, in caso di mora del debitore, gli interessi legali ex art. 1224, primo comma, cod. civ. sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto il sequestro conservativo delle somme necessarie all'estinzione dell'obbligazione, sia perché il tempo del processo di merito non può andare a danno del creditore, sia perché la misura cautelare non immette il sequestratario nella disponibilità giuridica della somma e non ne soddisfa direttamente il credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)