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Sez. L, Sentenza n. 28204 del 22/12/2011 (Rv. 619934 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI | Funzione - Decorrenza - Dal tempo della liquidità ed esigibilità del credito - Sequestro della somma - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619934-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI

Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui. (Nella specie, affermando il principio ed esercitando il potere "correttivo" ex art. 384 cod. proc. civ., la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel condannare l'INPDAP al pagamento degli interessi legali su una buonuscita erogata in ritardo, aveva motivato dall'eccedenza della somma assoggettata a sequestro conservativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)