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Sez. 1, Sentenza n. 28942 del 07/06/2001 Cc. (dep. 16/07/2001) Rv. 219689 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di applicazione di pena - Reiezione per mancato consenso del pubblico ministero - Richiesta subordinata di rito abbreviato - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219689-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilità della stessa in via subordinata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)