Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/06/1975 (Rv. 376325 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DIFETTOSA OD INADEGUATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA - ONERE RISPETTIVO DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DIFETTOSA OD INADEGUATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA - ONERE RISPETTIVO DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA.*
Esercitata dal professionista l'attivita in relazione al caso concreto prospettatogli, e cosi eseguita la prestazione cui il professionista si era obbligato con la conclusione del contratto d'opera professionale, incombe al cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l'Onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalita tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno, mentre incombe al professionista l'Onere di provare l'impossibilita, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione. Per quanto riguarda la difettosita o la inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'Onere di fornire la prova di sufficienti e idonei dati obiettivi, in base ai quali il giudice valutera se, in relazione alla natura del caso concreto, fossero sufficienti una preparazione professionale media ed una diligenza media nell'Esercizio dell'attivita professionale, o se, invece, fosse richiesto un impegno tecnico- professionale di livello superiore, implicando il caso concreto 'la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art 2236 cod civ), e se, quindi, la responsabilita del professionista sussista anche per colpa lieve o soltanto per colpa grave (oltre che per dolo). Per quanto riguarda l'Onere probatorio a carico del professionista, questi e tenuto a provare (subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del cliente) che la imperfetta esecuzione della prestazione e dovuta a forza maggiore o caso fortuito. (V 2230/73, mass n 365487).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)