Sez. 2, Sentenza n. 2230 del 02/08/1973 (Rv. 365487 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In materia di responsabilita del professionista, il cliente e tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo e stato cagionato dalla insufficiente o inadeguata attivita e cioe dalla difettosa prestazione professionale, rimanendo a carico del professionista la dimostrazione dell'impossibilita a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione stessa: conseguentemente, l'affermazione di responsabilita di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'Azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e percio la certezza morale che gli effetti di una diversa attivita del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)