Sez. 3, Sentenza n. 13198 del 18/05/2025 (Rv. 674683-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)