Sez. U - , Sentenza n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2002, convertito dalla l. n. 221 del 2012 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)