Sez. 1 - , Ordinanza n. 471 del 10/01/2022 (Rv. 663486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Violazione del "minimo costituzionale" - Protezione umanitaria - Provvedimento del giudice del merito - Mera attestazione di produzioni documentali e di loro inidoneità ai fini dell'integrazione sociale - Mera attestazione dell'insussistenza di motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l'esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand'anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 19, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)