diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 27/02/1998 (Rv. 513170 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Luogo di residenza o dimora - Individuazione - Dimora effettiva - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Rilevanza meramente presuntiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513170-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Tale prova non può, peraltro, ritenersi fornita in conseguenza della mera produzione di certificazioni anagrafiche rilasciate successivamente alla notifica (sia pur attestanti un mutamento di residenza di epoca anteriore alla stessa) e contrastanti con altra, ad essa precedente certificazione, qualora esse non contengano modificazioni espresse con riferimento alla certificazione precedente, stante la identità della efficacia correlata a tutte le certificazioni provenienti dal medesimo ufficio. (Nella specie, gli opponenti ad un decreto ingiuntivo avevano lamentato la nullità della notifica dello stesso perché, anteriormente ad essa, si erano trasferiti in altro luogo, ed avevano allegato due certificati anagrafici - di epoca posteriore alla data della notifica - attestanti che il trasferimento di abitazione era avvenuto in data anteriore a quella della notifica del decreto, mentre il ricorrente aveva eseguito la detta notifica in base ad una certificazione anagrafica precedente, recante indicazioni relative alla vecchia residenza degli opponenti. La S.C., nel rigettare il ricorso di questi ultimi, ha affermato il principali di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)