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Sez. L, Sentenza n. 7373 del 02/06/2000 (Rv. 537194 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Evento mortale - Prestazioni dovute ai superstiti - Prescrizione - Pendenza di procedimento penale - Preclusione alla sua decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537194-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative dovute dall'INAIL in favore dei superstiti, in caso di infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte del lavoratore, decorre da questo evento e non dalla conclusione del procedimento penale relativo allo stesso fatto, la cui pendenza non pregiudica la possibilità di richiedere la prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)