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Sez. L, Sentenza n. 7972 del 01/06/2002 (Rv. 554815 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Prestazioni dovute - Prescrizione - Pendenza di procedimento penale - Preclusione alla sua decorrenza - Esclusione - Richiesta giudiziale in sede civile dell'accertamento del diritto al conseguimento di dette prestazioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554815-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative dovute dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale del lavoratore, decorre da questo evento e non dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale relativo allo stesso fatto, la cui pendenza non pregiudica la possibilità di richiedere la prestazione previdenziale, potendo l'interessato richiedere giudizialmente nelle competenti sedi civili l'accertamento del proprio diritto al conseguimento delle cennate prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)