Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 16/07/1973 (Rv. 365209 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ANTERIORITA DEL CREDITO - MOMENTO IN CUI SI E VERIFICATA LA SITUAZIONE DI FATTO - RILEVANZA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ANTERIORITA DEL CREDITO - MOMENTO IN CUI SI E VERIFICATA LA SITUAZIONE DI FATTO - RILEVANZA.*
Quando in tema di revocatoria si deve giudicare circa l'anteriorita del credito o della ragione di credito, rispetto all'atto impugnato, per gli effetti previsti dall'art 2901 n 2 cod civ, occorre far riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, ma a quello in cui si e verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega. (Conf 2873/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)