Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 01/03/1999 (Rv. 523693 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura assistenziale - Attribuzione e determinazione - Criteri - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, il giudice del divorzio, nel decidere sull'attribuzione dell'assegno a favore di uno dei coniugi, deve prima verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi e, poi, deve procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno stesso, tenendo conto dei vari criteri normativamente stabiliti, i quali operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, eventualmente, addirittura azzerarla in ipotesi estreme, quando, cioè, la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva attribuito l'assegno individuando nel divorziato un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza e facendo poi un generico richiamo ai criteri stabiliti dalla norma, senza specificare quali di quei criteri fossero stati considerati e senza esaminare se la loro valutazione, ponderata e bilaterale, avesse semmai potuto condurre all'esclusione, azzerandone la misura, della spettanza dell'assegno stesso).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)