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Sez. 1, Sentenza n. 12182 del 29/10/1999 (Rv. 530837 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Attribuzione e determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530837-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

L'assegno periodico di divorzio trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio; in presenza di tale presupposto, la concreta liquidazione dell'assegno deve essere effettuata tenendo motivatamente conto dei vari criteri fissati dalla legge (la S.C. ha così cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto la spettanza dell'assegno in base al raffronto tra il patrimonio dell'istante ed un generico "modello di vita economicamente autonomo e dignitoso" e lo aveva quantificato limitandosi ad un incompleto confronto dei redditi delle parti, senza considerare la proprietà di un immobile da parte dell'istante e gli oneri derivanti all'altro coniuge dal mantenimento di una figlia naturale).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)