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Sez. 1, Sentenza n. 38306 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/10/2005) Rv. 232443 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - indicazione degli atti utilizzabili | Obbligo ex art. 511 cod. proc. pen. - Violazione - Nullità - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232443-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - indicazione degli atti utilizzabili

La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso nè apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia nell'art. 191 che nell'art. 526 cod. proc. pen. al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)