Sez. 4, Sentenza n. 7895 del 15/07/1996 Ud. (dep. 13/08/1996) Rv. 206795 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - INDICAZIONE DEGLI ATTI UTILIZZABILI | Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 cod. proc. pen. - Causa di nullità - Esclusione - Inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - INDICAZIONE DEGLI ATTI UTILIZZABILI
La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso né apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l'indicazione, non incidendo essa sulla legittimità, dell'acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d'altra parte, riferimento sia sul citato art. 191 cod. proc. pen. che nell'art. 526 cod. proc. pen. al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un'attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)