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Sez. 2 - , Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022 (Rv. 664329 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Caparra confirmatoria - Costituzione mediante dazione di assegno bancario - Perfezionamento - Riscossione della somma - Mancato incasso - Contrarietà a buona fede - Conseguenze - Insorgenza degli obblighi propri della caparra - Possibilità di recesso o eccezione di inadempimento della controparte - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664329-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento.

Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Cod. Civ. art. 1175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)