diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17127 del 09/08/2011 (Rv. 618927 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Costituzione mediante assegno bancario - Configurabilità - Perfezionamento del contratto al momento della riscossione dell'assegno - Onere del prenditore dell'assegno di porlo all'incasso - Sussistenza - Omesso incasso dell'assegno trattenuto presso lo stesso prenditore - Conseguenze - Insorgenza a carico del prenditore degli obblighi propri della caparra - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618927-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)