diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7282 del 27/03/2014 (Rv. 630233 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Procedimento disciplinare - Contestazione della recidiva - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630233-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

Nel procedimento disciplinare a carico di sanitari, la preventiva contestazione dell'addebito deve riguardare anche la recidiva, malgrado il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, non lo preveda, in quanto il principio della necessaria correlazione tra l'addebito contestato e la decisione, stabilito dall'art. 552 cod. proc. pen., si applica in tutti i procedimenti sanzionatori, quale corollario dei principi di garanzia della difesa e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)