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Sez. U, Sentenza n. 17935 del 01/07/2008 (Rv. 603934 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione tra accusa e sentenza - Necessità - Fondamento - Comportamento non enunciato nell'imputazione - Valore determinante ai fini della decisione - Violazione del citato principio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603934-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, viola il principio della necessaria correlazione tra l'addebito contestato e la decisione, sancito in materia penale dall'art. 552 cod. proc. pen. - ma applicabile in tutti i procedimenti sanzionatori in genere, e disciplinari in specie, in quanto corollario naturale dei principi di garanzia della difesa e di assicurazione del contraddittorio - la sentenza della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che irroga all'incolpato una sanzione, ritenendolo responsabile, oltre che del fatto ritualmente addebitatogli, anche di uno ulteriore e diverso, che abbia assunto valore determinante ai fini della decisione e relativamente al quale l'incolpato non sia stato messo in grado di far valere le proprie difese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)