Sez. 3, Sentenza n. 398 del 05/02/1976 (Rv. 379051 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - TERZO NON CREDITORE - EFFETTI - EFFICACIA LIBERATORIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE - TERZO NON CREDITORE - EFFETTI - EFFICACIA LIBERATORIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art 1188 cod civ, il pagamento effettuato nei confronti di chi non sia titolare del credito, ne mandatario del creditore, non libera il solvens, ne produce alcuna conseguenza giuridica nel rapporto di credito, per cui la situazione di diritto resta immutata rispetto al creditore, ed e unicamente nei rapporti tra il solvens e l'accipiens dell'indebito pagamento che si puo prospettare un problema di ripetizione di quanto pagato. Il secondo comma dello stesso articolo attribuisce, invero, efficacia liberatoria al pagamento effettuato ad un terzo solo nel caso di ratifica o di approfittamento da parte del creditore. (Conf 558/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)