Sez. 1, Sentenza n. 3947 del 10/07/1979 (Rv. 400414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - ALLA PERSONA INDICATA DAL CREDITORE - EMISSIONE DI CAMBIALI DA PARTE DEL DEBITORE - REVOCA DELL'INDICAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - ALLA PERSONA INDICATA DAL CREDITORE - EMISSIONE DI CAMBIALI DA PARTE DEL DEBITORE - REVOCA DELL'INDICAZIONE DA PARTE DEL CREDITORE - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Nell'ipotesi di pagamento alla persona indicata dal creditore (art 1188 cod civ) con l'emissione di cambiali da parte del debitore, non e preclusa al creditore la facolta di revoca dell'indicazione, anche se l'indicato non mette a sua disposizione le cambiali: in tal caso la revoca da parte del creditore impedisce all'accipiens di riscuotere l'importo delle cambiali date a garanzia del creditore e gli impone di trasferirle al creditore, fermo restando l'Obbligo del debitore di pagare al creditore e chiedere la restituzione di titoli all'accipiens, non piu autorizzato a ricevere il pagamento, poiche il pagamento effettuato nei confronti di chi non sia titolare del credito, ne mandatario del creditore, non libera il solvens, il quale resta obbligato nei confronti del creditore, salva la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'accipiens. (V 398/76, mass n 379051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)