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Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 02/07/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126396 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - SCINDIBILITA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126396-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - SCINDIBILITA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*

Le dichiarazioni accusatorie di un coimputato, come le testimonianze, sono scindibili, nel senso che il giudice puo prestare fede ad alcune dichiarazioni e non ad altre che egli ritenga contraddette da sicuri elementi e, nel contempo, le chiamate in correita, pur dovendo essere di regola, spontanee, costanti, univoche e disinteressate, tuttavia ben possono assumere valore probatorio anche in Mancanza di una o di alcune di tali caratteristiche, quando trovino appoggio e controllo in ulteriori elementi di prova, che conferiscono carattere di certezza circa il fatto da provare. In particolare, la chiamata di correo ha validita probatoria e puo essere anche assunta quale fonte di prova, se confortata da elementi obiettivi di riscontro, anche se sia stata una o piu volte ritrattata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)