Sez. 3, Sentenza n. 9177 del 11/05/1983 Ud. (dep. 05/11/1983) Rv. 161002 - 01
PROVA - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - GIUDIZIO SCINDIBILE DELLA TESTIMONIANZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*
PROVA - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - GIUDIZIO SCINDIBILE DELLA TESTIMONIANZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*
Per il principio della scindibilità di ogni deposizione resa in giudizio ben può il giudicante ritenere per vere anche soltanto parte delle dichiarazioni stesse ed altre parti, invece, disattendere o addirittura ritenere false. Tale valutazione, purché sia motivata, ed appaia, quindi, come il risultato di un corretto processo logico, non è suscettibile di censura da parte del giudice di legittimità. (Conf mass n 126396; (Conf mass n 158310; (Conf mass n 156169; (Conf mass n 157909; (contra mass n 156060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)