Sez. U - , Sentenza n. 10415 del 27/04/2017 (Rv. 644045 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) | Adozione di provvedimento cautelare nella fase delle indagini – Dedotta incompatibilità dei componenti – Esclusione – Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE)
Per i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiano adottato il provvedimento applicativo di una misura cautelare nel corso delle indagini, non sussiste incompatibilità a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente “monofasica”, ed in tutto il suo corso i provvedimenti giurisdizionali sono attribuiti alla competenza di quello stesso unico organo che deve pronunciare la decisione conclusiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)