Sez. U, Sentenza n. 18374 del 19/08/2009 (Rv. 609060 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Composizione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Adozione di provvedimento cautelare nella fase delle indagini - Dedotta incompatibilità dei componenti - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Per i componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiano adottato il provvedimento applicativo di una misura cautelare nel corso delle indagini, non sussiste incompatibilità a partecipare al successivo giudizio, in quanto il procedimento disciplinare nei confronti di magistrati ha natura eminentemente "monofasica", ed in tutto il suo corso i provvedimenti giurisdizionali sono attribuiti alla competenza di quello stesso unico organo che deve pronunciare la decisione conclusiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)