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Sez. U, Sentenza n. 1556 del 18/09/1970 (Rv. 347425 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ARCHITETTO - RESIDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI UN DATO ORDINE - REQUISITO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO RELATIVO - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA - OBBLIGO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL NUOVO ALBO - OMESSA COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO - CANCELLAZIONE DALL'ALBO - AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO RELATIVO - FORME DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347425-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - ARCHITETTO - RESIDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI UN DATO ORDINE - REQUISITO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO RELATIVO - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA - OBBLIGO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL NUOVO ALBO - OMESSA COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO - CANCELLAZIONE DALL'ALBO - AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO RELATIVO - FORME DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Secondo la disciplina prevista dalla legge 24 giugno 1923, n 1395, sulla tutela del diritto e dell'Esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, e dal relativo regolamento RD 23 ottobre 1925, n 2537, gli ordini degli architetti hanno circoscrizione provinciale o interprovinciale e provvedono alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dei propri albi. Correlativamente l'architetto, che ai sensi dell'art 24, comma primo del regolamento citato non puo far parte che di un solo ordine territoriale, e tenuto a iscriversi e a conservare la propria iscrizione nell'albo dell'ordine nella cui circoscrizione trovasi il suo luogo di residenza. In questo senso la residenza entro la circoscrizione dell'ordine territoriale assurge a dignita di requisito non solo per ottenere, ma anche per mantenere successivamente l'iscrizione nell'albo di ogni singolo ordine. Consegue che l'architetto che trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione dell'ordine al quale e iscritto, se vuole continuare la propria iscrizione negli albi professionali, deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell' ordine della circoscrizione della nuova residenza, a norma dell'art 24, secondo comma del regolamento citato e che d'altra parte il consiglio dell' ordine al quale il professionista e iscritto, constatata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione, ed in difetto della domanda di trasferimento, puo e deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio albo, sia individualmente, sia in Sede di revisione annuale e poiche la causa giustificativa di siffatto provvedimento di cancellazione si identifica nella perdita di un requisito oggettivamente constatabile, ne deriva che il provvedimento stesso non e soggetto a specifiche formalita e che in particolare non debbono essere seguite le forme del giudizio disciplinare, previsto espressamente a garanzia della difesa dell'incolpato di abusi o di mancanze commesse nell'Esercizio della professione.*

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 2, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 2, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 1, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 3, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 24, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 25, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 22, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)