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Sez. U, Sentenza n. 9292 del 09/11/1994 (Rv. 488456 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Architetto - Residenza nella circoscrizione di un dato ordine - Requisito per l'iscrizione nell'albo relativo - Trasferimento della residenza in uno stato extracomunitario - Cancellazione dall'albo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488456-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Secondo la disciplina prevista dalla legge 24 giugno 1923 n. 1395 sulla tutela del diritto e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, e dal relativo regolamento R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, gli Ordini degli architetti hanno circoscrizione provinciale o interprovinciale; correlativamente l'architetto, - che, ai sensi dell'art. 24, primo comma, del regolamento citato, non può far parte che di un solo ordine territoriale - è tenuto a iscriversi e a conservare la propria iscrizione nell'Albo dell'Ordine nella cui circoscrizione trovasi il suo luogo di residenza. In questo senso la residenza entro la circoscrizione dell'ordine territoriale assurge a dignità di requisito non solo per ottenere, ma anche per mantenere successivamente l'iscrizione nell'Albo di ogni singolo ordine, sicché l'architetto che trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione dell'Ordine al quale è iscritto, se vuole continuare la propria iscrizione negli albi professionali, deve chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine della circoscrizione della nuova residenza, a norma dell'art. 24, secondo comma, del citato regolamento. Ne consegue che, ove l'architetto trasferisca la propria residenza in uno Stato extracomunitario, il Consiglio dell'ordine al quale il professionista è iscritto, constata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione, deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio Albo, atteso che dal complesso della menzionata normativa è dato ricavare il principio di un ancoraggio dell'iscrizione alla residenza, non solo come momento di collegamento tra la residenza ed i singoli albi territoriali, ma anche nel significato che senza residenza nello Stato non c'è possibilità di iscrizione e, quindi, di esercizio della professione.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 2, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 3, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)