Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 21/06/1974 (Rv. 370038 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 357 DEL 1964 PER I COMUNI DEL VAJONT - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 26 DELLA LEGGE N 357 DEL 1964 PER I COMUNI DEL VAJONT - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il beneficio dell'esenzione dai Tributi erariali, provinciali e comunali, previsto dall'art 26 della legge 31 maggio 1964, n 357 (che modifica l'art 8 della legge 4 novembre 1963, n 1457), riguarda sia le imposte dirette sia quelle indirette, e si applica, nei limiti temporali fissati dalla legge, limitatamente ai comuni di longarone, castellavazzo, erto e casso e agli altri comuni elencati nell'art 1 della stessa legge, con esclusione pertanto dei comuni che, pur ricadenti nel comprensorio di trasformazione previsto dall'art 3 della legge medesima, non sono espressamente menzionati.*
Riferimenti normativi: Legge 04/11/1963 num. 1457 art. 8, Legge 31/05/1964 num. 357 art. 1, Legge 31/05/1964 num. 357 art. 26, Legge 19/12/1973 num. 837 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)