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Sez. 1, Sentenza n. 422 del 09/02/1976 (Rv. 379070 - 01)

CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - ABITANTI DELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL TERREMOTO - ESENZIONE FISCALE - TRIBUTI DIRETTI ED INDIRETTI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379070-01

CALAMITA PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - ABITANTI DELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL TERREMOTO - ESENZIONE FISCALE - TRIBUTI DIRETTI ED INDIRETTI - APPLICABILITA.*

Le esenzioni fiscali previste per gli abitanti delle zone terremotate del Belice si applicano cosi alle imposte dirette come a quelli indirette: infatti le norme succedutesi in materia a partire dal DL n 12 del 1968 parlano genericamente di 'Tributì, vale a dire di imposte, tasse e contributi, di qualunque ente impositore (stato, province, comuni), senza operare alcuna distinzione, mentre il DL di proroga n 8 del 1973 si riferisce espressamente ai 'Tributi diretti e indirettì. (V 821/75, mass n 374195; (V 1832/74, mass n 370038).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1968 num. 12 art. 4, Decreto Legge 22/01/1968 num. 12 art. 11, Legge 18/03/1968 num. 182 art. 4, Legge 18/03/1968 num. 182 art. 5, Legge 18/03/1968 num. 182 art. 8, Legge 18/03/1968 num. 182 art. 8 bis, Legge 05/02/1970 num. 21 art. 26, Decreto Legge 01/06/1971 num. 289 art. 11, Legge 30/07/1971 num. 491 art. 11 bis, Decreto Legge 12/02/1973 num. 8 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 15/04/1973 num. 94 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)