Sez. U, Sentenza n. 4288 del 20/02/2008 (Rv. 601612 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE | Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali - Riferimento unico all'intera popolazione del Comune ed al numero di abitanti del principale insediamento abitativo - Esclusione - Differenziazione a seconda che gli agglomerati distinti dal capoluogo siano dotati di strutture sociali, anche minime, o meno - Necessità - Criteri.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE
Nel sistema delineato dagli artt. 1 e 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, ai fini della determinazione dell'indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali non si deve fare unicamente riferimento all'intera popolazione del Comune ed al numero degli abitanti del principale insediamento abitativo comunale; occorre, invece, differenziare il caso in cui una parte della popolazione del territorio comunale sia raggruppata in insediamenti o agglomerati distinti dal capoluogo, anch'essi dotati di una base pur minima di strutture sociali - ipotesi in cui la relativa popolazione va considerata come fascia di utenza separata - e il caso in cui tali agglomerati autonomi non esistano, ipotesi in cui la popolazione dislocata nei dintorni del centro urbano va considerata come componente di quest'ultimo, in quanto necessariamente obbligata a gravare sulle strutture di tale unico centro. Ne consegue che solo nella seconda ipotesi si deve tenere conto - ai fini della determinazione della menzionata indennità - anche della popolazione dislocata fuori del centro urbano.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 221 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 5, Legge 05/03/1973 num. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)