Sez. L, Sentenza n. 2425 del 02/03/1995 (Rv. 490879 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE | Indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali - Determinazione - misura differenziata a seconda del numero degli abitanti delle località - Accertamento di tale numero - Riferimento esclusivo al numero degli abitanti del principale insediamento abitativo comunale - Esclusione - Raggruppamento della rimanente popolazione del territorio comunale in agglomerati o insediamenti distinti dal capoluogo o centro urbano, ovvero mancanza di agglomerati distaccati o autonomi e dislocazione della popolazione nei dintorni dei centri urbani o nelle limitrofe zone di campagna - Distinzione e conseguenze rispettive.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE
Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza spettante ai titolari delle farmacie rurali a norma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221 (e nella specie ex art. 1 della legge regionale Lazio 20 agosto 1979 n. 58) in misura differenziata a seconda del numero degli abitanti delle località in cui esse sono ubicate, la disposizione posta dalla legge 5 marzo 1973 n. 40, secondo cui - ai fini in questione - "si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica", non implica che debba farsi in ogni caso riferimento solo al numero degli abitanti del principale insediamento abitativo comunale (capoluogo, frazione più importante, ecc.). Al riguardo deve distinguersi il caso in cui la rimanente popolazione del territorio comunale sia raggruppata in insediamenti o agglomerati distinti dal capoluogo o centro urbano (costituenti altre frazioni contrade, o simili), che, ancorché di minori dimensioni, siano anch'essi dotati di una base pur minima di strutture sociali - ipotesi in cui tale diversa popolazione va considerata come fascia d'utenza separata ai fini in questione -, dal caso in cui non esistono agglomerati distaccati ed autonomi sotto il profilo dei servizi destinati alla comunità e la restante popolazione sia genericamente dislocata nei dintorni del centro urbano o nelle limitrofe zone di campagna - ipotesi nella quale vanno considerati anche questi altri abitanti, facenti capo in maniera abituale e continuativa all'insediamento principale /e nella quale può verificarsi la coincidenza tra il dato rilevante ai fini in questione e quello inerente alla sede farmaceutica prevista dalla pianta organica) -.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 05/03/1973 num. 40, Legge Reg. Lazio 20/08/1979 num. 58 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)