Sez. 5, Sentenza n. 788 del 03/06/1971 Ud. (dep. 12/07/1971) Rv. 118818 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSITA IN CAMBIALI E IN TITOLO DI CREDITO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - FALSITA IN CAMBIALI E IN TITOLO DI CREDITO - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA - ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - INAPPLICABILITA.*
Al delitto di falso in titoli di credito non sono applicabili entrambe le attenuanti di cui all'art 62 n 6 cod pen poiche non sono ipotizzabili, oltre al pieno risarcimento del danno, conseguenze dannose o pericolose del reato stesso di carattere non patrimoniale. (fattispecie in cui l'imputato dopo aver formato una cambiale falsa aveva avvertito la persona offesa di avere sottoscritto la cambiale con la di lui firma apocrifa). (V 113879, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)