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Sez. 2, Sentenza n. 1749 del 06/06/1972 (Rv. 358686 - 01)

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - DIRITTO DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358686-01

COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - DIRITTO DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*

Il giudizio sulla Competenza deve essere effettuato esclusivamente in base alla domanda, nel senso che la Competenza si determina in base a cio che si chiede e non in base a cio cui l'attore ha effettivamente diritto: quest'ultimo esame e quello di merito, il cui esito non puo reagire su quello dell'indagine relativa alla Competenza. (nella specie, e stata annullata la sentenza che, su domanda rivolta ad ottenere la condanna in solido di tutti i convenuti, non si e limitata a ritenere, come dovevasi ai fini della Determinazione della Competenza per valore, la domanda stessa diretta contro ciascun convenuto per l'intero, ma, con esame proprio del giudizio di merito, ha indagato se la solidarieta sussistesse o meno, o se fosse addirittura esclusa dalla natura parziaria dell'obbligazione). (V 2815'69 mass n 342606; 2229'68 mass n 334469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)