Sez. 5, Sentenza n. 10335 del 21/12/2000 Ud. (dep. 13/03/2001) Rv. 218467 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE | Reati reciproci punibili a querela - Remissione delle querele successiva alla condanna - Ricorso proposto da uno solo dei condannati - Dichiarazione di estinzione del reato - Estensione anche all'altro - Possibilità - Condizioni.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE
La reciproca remissione delle querele, formalizzata dagli imputati in un momento successivo alla sentenza di condanna, produce l'effetto estintivo del reato anche nei riguardi di quello che non abbia impugnato la pronuncia, a condizione che la volontà espressa nell'atto di remissione abbia investito tutti i fatti oggetto del procedimento penale (In applicazione di tale principio la Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei Confronti della ricorrente, perché i reati erano estinti per remissione della Querela e nei confronti dell'imputata che non aveva presentato ricorso avverso la stessa decisione, per l'estensione dell'effetto estintivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)