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Sez. 4, Sentenza n. 14826 del 18/11/2003 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228504 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE | Necessità di formula espressa - Esclusione - Atto di transazione del danno - Valutazione delle espressioni utilizzate - Valore di remissione espressa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228504-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'espressione: "rinuncia di ogni azione giudiziaria", usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)