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Sez. L, Sentenza n. 1438 del 05/03/1986 (Rv. 444831 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ESECUZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444831-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ESECUZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO AZIONATO DALLA CONTROPARTE - RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità di nuove eccezioni stabilite per il giudizio di appello dall'art. 437 cod. proc. civ. riguarda, in conformità a quanto espressamente stabilito dal precedente art. 416 cod. proc. civ., in tema di preclusioni relative alla Costituzione del convenuto nel primo grado del giudizio, solo le eccezioni in senso stretto, ossia quelle non rilevabili d'ufficio. È, pertanto, ammissibile in Sede di appello la deduzione, per la prima volta, dell'eccezione diretta a far dichiarare l'inesistenza del diritto azionato dalla controparte, in quanto rientra nel potere-dovere del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda. (Conf 5424/80, mass n 403298).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)