Sez. 3, Sentenza n. 9373 del 06/09/1995 (Rv. 493921 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni - Portata - Fattispecie.
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Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in grado d'appello sancito dall'art. 437 comma secondo cod. proc. civ. riguarda solo le eccezioni in senso proprio, riservate al potere dispositivo della parte, non anche le eccezioni in senso improprio. (Fattispecie concernente la contestazione da parte del conduttore di immobile non abitativo, per la prima volta in grado d'appello, della serietà del motivo addotto dal locatore a fondamento del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi degli artt. 28 e 29 legge 27 luglio 1978 n. 392).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)