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Sez. U, Sentenza n. 1878 del 21/02/1987 (Rv. 451201 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451201-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE FISCALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*

Qualora il giudizio di opposizione avverso ingiunzione fiscale, davanti al giudice ordinario, venga sospeso, per effetto di presentazione da parte del contribuente di domanda di condono, secondo la sopravvenuta disciplina del decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), ed il contribuente medesimo, vista respingere dall'ufficio tale istanza, ricorra alle commissioni tributarie, contro tale provvedimento negativo, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di queste commissioni a conoscere della spettanza o meno del suddetto beneficio, atteso che la relativa questione, inerente ad un fatto estintivo o modificativo della pretesa tributaria, rientra nell'ambito della cognizione del predetto giudice ordinario, adito con l'opposizione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)