diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11301 del 15/05/2009 (Rv. 608038 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO | Opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno - Realizzazione mediante lo strumento della concessione di sola opera - Controversia insorta tra l'ente concedente e il concessionario - Devoluzione al collegio arbitrale - Composizione del collegio - Disciplina di cui all'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608038-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

In virtù del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 9 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, gli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, stipulati direttamente da detta Cassa o dagli enti cui sia stata affidata o concessa dalla Cassa la realizzazione, sono considerati alla stregua di quelli stipulati dallo Stato e ad essi debbono applicarsi le norme contenute nel capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato, tra le quali quelle (da ritenersi inderogabili) sull'arbitrato. Qualora, però, la Cassa per il Mezzogiorno, anziché servirsi dello strumento dell'appalto, abbia posto in essere con l'impresa, tenuta a svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione e la gestione temporanea delle opere, un rapporto di concessione di sola costruzione, la disciplina prevista dal capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non può trovare applicazione, restando, in particolare, escluso che il collegio arbitrale, nominato per la soluzione di controversia relativa alla realizzazione dell'opera, debba avere la composizione prevista dall'art. 45 del citato d.P.R., non assumendo rilievo l'equiparazione (di cui all'art. 31- bis, comma quarto, della legge 11 febbraio 1994 n. 109) delle concessioni di lavori pubblici agli appalti, la quale riguarda unicamente la materia della giurisdizione ed è estranea alla disciplina relativa alla composizione del collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis com. 4 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)