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Sez. 1, Sentenza n. 12414 del 19/09/2000 (Rv. 540282 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO | Opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno - Realizzazione mediante lo strumento della concessione di sola opera - Controversia insorta tra l'ente concedente ed il concessionario - Devoluzione ad un collegio arbitrale - Composizione del Collegio - Disciplina ex art. 45 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540282-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

In virtù del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 9 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, gli appalti per la realizzazione di un'opera pubblica, stipulati direttamente da detta Cassa o dagli enti cui sia stata affidata o concessa o semplicemente finanziata dalla Cassa la realizzazione dell'opera, sono considerati alla stregua di quelli stipulati dallo Stato e ad essi debbono applicarsi le norme contenute nel capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato, tra le quali quelle (da ritenersi inderogabili) sull'arbitrato. Qualora, però, l'ente pubblico (nella specie Comune), cui la Cassa per il Mezzogiorno abbia concesso il finanziamento dell'opera, anziché servirsi dello strumento dell'appalto, abbia posto in essere con l'impresa, tenuta a provvedere alla esecuzione dell'opera, un rapporto di concessione di sola costruzione, la disciplina prevista dal capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non può trovare applicazione, restando, in particolare, escluso che il collegio arbitrale, nominato per la soluzione di controversia relativa alla realizzazione dell'opera, debba avere la composizione prevista dall'art. 45 del citato d.P.R..

Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)