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Sez. L, Sentenza n. 2327 del 03/08/1974 (Rv. 370718 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - RIFERIMENTO ALL'AMBITO OGGETTIVO DELLA PRONUNCIA - NECESSITA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO A SOSTEGNO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370718-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE - RIFERIMENTO ALL'AMBITO OGGETTIVO DELLA PRONUNCIA - NECESSITA - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO A SOSTEGNO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*

Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio, peraltro, riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di fatto e di diritto che vengano assunte a sostegno della decisione, ben potendo il giudice dare al rapporto controverso una diversa qualificazione giuridica o sostituire al titolo enunciato un titolo diverso, purche dalla pronunzia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli pretesi dalla parte. (V 2271'72, mass n 359606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)